Associazione InContatto – Lo Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE di PSICOTERAPIA INCONTATTO
Spazio per il benessere del cittadino

Art. 1: (denominazione e sede)

E’ costituita l’Associazione InContatto, Spazio di Psicoterapia per il benessere del cittadino, con
sede in Roma, Via delle Sette Chiese, 7

Art. 2: (natura)

L’associazione ha durata illimitata nel tempo, non ha fini di lucro ed è regolata dal presente statuto.

Art. 3: (scopi)

L’associazione persegue le seguenti finalità:

a) Promuovere il benessere psicologico della persona e della collettività attraverso attività di: consulenza, prevenzione, intervento, informazione, formazione, ricerca;

b) Promuovere la formazione e l’aggiornamento di psicoterapeuti e di operatori sociali;

c) Sostenere la persona e il suo contesto relazionale nelle diverse fasi del ciclo vitale.

Art. 4: (attività)

Per conseguire i suoi fini l’associazione intende promuovere:

a) Attività di consulenza psicologica e indirizzo alla cura;
b) Conduzione di gruppi terapeutici e di gruppi di sostegno;
c) Attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, psicologi e psicoterapeuti, corsi di perfezionamento nella conduzione dei
gruppi;
d) Attività culturali quali convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, incontri di gruppo
e) Attività di informazione e di sostegno per coppie, genitori, adolescenti, anziani, famiglie, educatori, malati cronici.
f) Attività di supervisione clinica per psicoterapeuti e professionisti che operano nell’ambito delle relazioni d’aiuto;
g) Istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
h) Attività editoriale cartacea o su web;
i) Formulazione di proposte, piani, progetti atti ad ottenere sostegni e finanziamenti per la gestione di corsi in materie che risultino in sintonia con gli obiettivi sociali e formativi dell’Associazione, nonché per l’organizzazione di seminari e convegni.

Art. 5 (soci)

L’Associazione InContatto è aperta a tutti coloro che ne condividono lo spirito, gli obiettivi, il regolamento interno e sono interessati a realizzarne le finalità.

I soci si distinguono in soci ordinari e soci sostenitori.

Sono soci ordinari coloro i quali hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione e coloro i quali siano professionisti operanti nel campo del benessere psicologico della persona e avendo i requisiti previsti nel comma precedente facciano domanda al Consiglio Direttivo dell’Associazione e siano accettati dal medesimo, a suo insindacabile giudizio.

I soci ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

Sono soci sostenitori coloro i quali abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera o con il loro sostegno culturale o economico allo sviluppo dell’Associazione. I soci sostenitori sono nominati tali dal Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

Art. 6. – (diritti dei soci)

Tutti i soci, ordinari e sostenitori, hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e del regolamento interno e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

I soci ordinari potranno svolgere la loro attività professionale senza che questa sia in conflitto con l’attività dell’Associazione.

Art. 7. – (decadimento da socio)

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Si decade inoltre dalla qualifica di socio per il mancato versamento delle quote sociali.

I soci morosi sono tenuti, per essere nuovamente in regola, a pagare tutte le quote associative arretrate e vengono riammessi su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 8 (organi statutari)

Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Presidente;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Segretario -Tesoriere

Art. 9 (Assemblea dei Soci)

L’Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria ed è aperta a tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.

L’Assemblea ordinaria:

deve essere convocata almeno una volta l’anno entro il 6° mese solare ed è valida se vi partecipa almeno la metà dei soci più uno in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea o mediante comunicazione e-mail.

L’Assemblea Ordinaria dei soci:

  • elegge le cariche sociali;
  • approva il regolamento interno;
  • delibera sulla relazione del Presidente;
  • delibera sul rendiconto annuale dell’esercizio finanziario concluso e sul bilancio preventivo
    dell’anno successivo;
  • delibera su qualsiasi argomento di sua competenza posto all’ordine del giorno.

L’Assemblea Straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando almeno un quinto dei soci ne faccia motivata richiesta scritta. Valgono le stesse norme per la convocazione dell’assemblea ordinaria ed è valida se ad essa partecipano almeno due terzi dei soci ordinari in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.

L’assemblea straordinaria:

delibera sulle modifiche dello statuto e del regolamento
delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell’associazione e su qualsiasi altra materia di sua competenza

Le delibere assembleari vanno pubblicizzate mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Art. 10 (Il Presidente)

Il Presidente dura in carica cinque anni ed rieleggibile. È il legale rappresentante dell’Associazione.
Presiede il Consiglio Direttivo; vigila perché siano osservate le norme statutarie; provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 11 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea dei soci e i suoi componenti sono rieleggibili.
E’ validamente costituito quando sono presenti 2 membri.
I membri del C.D. svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica cinque anni.

Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione InContatto.

Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:

  • il Presidente;
  • da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
  • su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

I suoi compiti sono:

  • attuare le delibere dell’assemblea dei soci
  • amministrare i beni dell’Associazione e deliberare le spese di ordinaria amministrazione nella misura che verrà fissata dal Regolamento;
  • predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  • formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • elaborare il bilancio consuntivo;
  • elaborare il bilancio preventivo;
  • stabilire gli importi delle quote associative annuali.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.

Art. 12 (il Segretario-Tesoriere)

Il Segretario-Tesoriere è un componente del Consiglio Direttivo e cura la redazione dei verbali delle riunioni dei soci e del Consiglio Direttivo; provvede alle convocazioni delle Assemblee, tiene aggiornati il Libro Soci e i libri contabili. Cura inoltre la tenuta dei libri contabili e dei registri dell’Associazione, nonché la riscossione delle quote sociali e l’amministrazione dei fondi dell’Associazione secondo le norme del regolamento.

Conserva e aggiorna l’archivio sociale ed è responsabile del rispetto della legge sulla privacy; ha in consegna e custodisce i fondi depositati su conto corrente bancario presso uno o più istituti scelti dal C.D. e/o su conto corrente postale ed è responsabile del fondo in contanti e dei valori di proprietà dell’Associazione. Opera con firma disgiunta dal Presidente presso istituti bancari e sedi postali su c/c intestati all’Associazione ed è autorizzato a versare e girare assegni bancari, circolari, postali e vaglia, prelevare dai conti e da eventuali crediti accordati.

Art. 13. (gratuità delle cariche sociali)

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 14 (Patrimonio)

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • beni, immobili e mobili;
  • quote associative annuali;
  • contributi di sostenitori
  • elargizioni e lasciti;
  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  • ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statuarie dell’Associazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15 (Bilancio)

Entro il 6° mese dell’esercizio sociale che coincide con l’anno solare il Presidente presenta all’Assemblea dei Soci il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo correlati da una breve relazione. I bilanci devono essere approvati da almeno due terzi dei soci ordinari.

Art. 16 (Scioglimento dell’associazione)

In caso di scioglimento dell’Associazione, Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 17 – (rinvio)

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia.


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